(parte 1)
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  2004/17/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le  procedure  di  appalto
degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono
servizi di trasporto e servizi postali; 
  Vista  la  direttiva  2004/18/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio,  del  31  marzo  2004,  che  coordina  le   procedure   di
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di  forniture  e  di
servizi; 
  Visto il regolamento  (CE)  1874/2004  della  Commissione,  del  28
ottobre 2004, che modifica le direttive 2004/17/CE e  2004/18/CE  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  riguardo   alle   soglie   di
applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti; 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 
  Vista la legge 18 aprile 2005,  n.  62,  recante  disposizioni  per
l'adeguamento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2004,  ed  in  particolare
l'articolo 25, comma  3,  che  prevede  la  possibilita'  di  emanare
disposizioni correttive ed integrative del citato decreto legislativo
n. 163 del 2006; 
  Visto il  decreto  legislativo  26  gennaio  2007,  n.  6,  recante
disposizioni correttive ed integrative  del  decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163, a norma dell'articolo 25, comma 3,  della  legge
18 aprile 2005, n. 62; 
  Visto il decreto  legislativo  31  luglio  2007,  n.  113,  recante
ulteriori  disposizioni  correttive  ed   integrative   del   decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
  Vista la infrazione n. 2007/2309, e la nota di costituzione in mora
inviata il 1° febbraio 2008 dalla Commissione delle Comunita' europee
alla rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea; 
  Vista la sentenza della Corte di giustizia 15 maggio 2008, C-147/06
e C-148/06; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 27 giugno 2008; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso  nella  seduta
del 10 luglio 2008; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 14 luglio 2008; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 1° agosto 2008; 
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  i  Ministri
degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle  finanze,
dell'interno, del lavoro, della salute  e  delle  politiche  sociali,
dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, e per i rapporti con le regioni; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1. 
               Disposizioni di adeguamento comunitario 
 
  1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 3, comma 8, primo periodo,  dopo  le  parole:  «I
"lavori"» sono inserite le seguenti: «di cui  all'allegato  I»  e  al
terzo periodo, le parole: «di cui all'allegato I» sono soppresse; 
    b) all'articolo 13, dopo la rubrica, nell'elenco  di  riferimenti
normativi, le parole «art. 13, direttiva 2004/17» sono sostituite con
le parole «artt. 13 e 35, direttiva 2004/17»;  dopo  il  comma  7  e'
aggiunto, in  fine,  il  seguente:  «7-bis.  Gli  enti  aggiudicatori
mettono a disposizione degli operatori economici interessati e che ne
fanno domanda le specifiche tecniche regolarmente previste  nei  loro
appalti di forniture,  di  lavori  o  di  servizi,  o  le  specifiche
tecniche alle quali intendono riferirsi  per  gli  appalti  che  sono
oggetto di avvisi periodici indicativi. Quando le specifiche tecniche
sono  basate  su  documenti  accessibili  agli  operatori   economici
interessati, si considera sufficiente l'indicazione del riferimento a
tali documenti.»; 
    c) all'articolo 18, dopo la rubrica, nell'elenco dei  riferimenti
normativi, le parole «art. 22,  direttiva  2004/17»  sono  sostituite
dalle seguenti «artt. 12 e 22, direttiva 2004/17»; dopo il comma 1 e'
inserito il seguente: «1-bis. In sede di aggiudicazione degli appalti
da parte degli enti aggiudicatori, gli  stessi  applicano  condizioni
favorevoli quanto quelle che  sono  concesse  dai  Paesi  terzi  agli
operatori  economici  italiani  in  applicazione   dell'accordo   che
istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio.»; 
    d)  all'articolo  21,  comma  1,  le  parole:  «all'articolo  che
precede» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 20, comma 1»; 
    e) l'articolo 24 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 24 (Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a
terzi) (art. 12, direttiva 2004/18; art. 19, direttiva 2004/17;  art.
4, lett. b), d.lgs. n. 358/1992; art. 8, co. 1, lett. b),  d.lgs.  n.
158/1995). - 1. Il presente codice non si applica  agli  appalti  nei
settori di cui alla parte III aggiudicati a scopo di rivendita  o  di
locazione a terzi, quando l'ente  aggiudicatore  non  gode  di  alcun
diritto  speciale  o  esclusivo  per  la  vendita  o   la   locazione
dell'oggetto di tali appalti e quando altri enti possono  liberamente
venderlo o darlo in locazione alle stesse condizioni. 
  2. Gli enti  aggiudicatori  comunicano  alla  Commissione,  su  sua
richiesta, tutte le categorie di prodotti o attivita' che considerano
escluse in virtu' del comma  1,  entro  il  termine  stabilito  dalla
Commissione medesima.  Nelle  comunicazioni  possono  indicare  quali
informazioni hanno carattere commerciale sensibile.»; 
    f) la lettera g), del comma 1,  dell'articolo  32  e'  sostituita
dalla seguente: «g) lavori  pubblici  da  realizzarsi  da  parte  dei
soggetti privati, titolari di permesso di costruire, che assumono  in
via diretta l'esecuzione delle opere  di  urbanizzazione  a  scomputo
totale o  parziale  del  contributo  previsto  per  il  rilascio  del
permesso, ai  sensi  dell'articolo  16,  comma  2,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380,  e  dell'articolo
28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n.  1150.  L'amministrazione
che  rilascia  il  permesso  di  costruire  puo'  prevedere  che,  in
relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione,  l'avente
diritto   a   richiedere   il   permesso   di   costruire    presenti
all'amministrazione stessa, in sede  di  richiesta  del  permesso  di
costruire, un progetto  preliminare  delle  opere  da  eseguire,  con
l'indicazione del tempo massimo  in  cui  devono  essere  completate,
allegando   lo   schema   del   relativo   contratto   di    appalto.
L'amministrazione, sulla base del progetto  preliminare,  indice  una
gara  con  le  modalita'  previste  dall'articolo  55.  Oggetto   del
contratto, previa acquisizione del progetto  definitivo  in  sede  di
offerta, sono la progettazione esecutiva e le esecuzioni  di  lavori.
L'offerta relativa al prezzo indica  distintamente  il  corrispettivo
richiesto  per  la  progettazione  definitiva   ed   esecutiva,   per
l'esecuzione dei lavori e per gli oneri di sicurezza;»; 
    g) all'articolo 34, comma 1, dopo la lettera f)  e'  inserita  la
seguente: «f-bis) operatori  economici,  ai  sensi  dell'articolo  3,
comma 22, stabiliti in altri Stati membri,  costituiti  conformemente
alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;»; 
    h) all'articolo 37, il comma 11 e' sostituito dal seguente:  «11.
Qualora nell'oggetto  dell'appalto  o  della  concessione  di  lavori
rientrino, oltre ai  lavori  prevalenti,  opere  per  le  quali  sono
necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o  di
rilevante complessita' tecnica, quali  strutture,  impianti  e  opere
speciali, e qualora una o piu' di tali  opere  superi  in  valore  il
quindici per cento dell'importo totale  dei  lavori,  se  i  soggetti
affidatari non siano in grado di realizzare le  predette  componenti,
possono utilizzare il subappalto con i limiti  dettati  dall'articolo
118, comma 2, terzo periodo; il regolamento definisce l'elenco  delle
opere  di  cui  al   presente   comma,   nonche'   i   requisiti   di
specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere
periodicamente revisionati con  il  regolamento  stesso.  L'eventuale
subappalto non puo' essere, senza ragioni  obiettive,  suddiviso.  In
caso   di   subappalto   la   stazione   appaltante   provvede   alla
corresponsione   diretta   al   subappaltatore   dell'importo   delle
prestazioni eseguite  dallo  stesso,  nei  limiti  del  contratto  di
subappalto; si applica l'articolo 118, comma 3, ultimo periodo.»; 
    i) all'articolo 45, dopo il comma  1  e'  inserito  il  seguente:
«1-bis. Per gli operatori economici facenti parte di  un  gruppo  che
dispongono  di  mezzi  forniti  da   altre   societa'   del   gruppo,
l'iscrizione negli elenchi indica specificamente i mezzi  di  cui  si
avvalgono, la proprieta' degli stessi e  le  condizioni  contrattuali
dell'avvalimento.»; 
    l) all'articolo 47: 
      1)  nella  rubrica,  le  parole:   «Imprese   stabilite»   sono
sostituite dalle seguenti: «Operatori economici stabiliti»; 
      2) al  comma  1,  le  parole:  «alle  imprese  stabilite»  sono
sostituite dalle seguenti: «agli operatori economici stabiliti»; 
      3) al comma 2, le parole: «le imprese»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «gli operatori economici»; la parola «Esse»  e'  sostituita
dalla seguente: «Essi»;  le  parole  «delle  imprese  italiane»  sono
sostituite dalle seguenti: «degli operatori economici italiani»; 
    m) all'articolo 48, dopo il comma  1  e'  inserito  il  seguente:
«1-bis: «Quando le stazioni appaltanti si avvalgono della facolta' di
limitare il numero di candidati da invitare, ai  sensi  dell'articolo
62, comma  1,  richiedono  ai  soggetti  invitati  di  comprovare  il
possesso  dei  requisiti   di   capacita'   economico-finanziaria   e
tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti  nel  bando  di  gara,
presentando, in sede di offerta, la documentazione indicata in  detto
bando o nella lettera di invito in  originale  o  copia  conforme  ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
n. 445. Non si applica il comma 1, primo periodo.»; 
    n) all'articolo 49 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Per i lavori,  il
concorrente  puo'  avvalersi  di  una  sola  impresa  ausiliaria  per
ciascuna categoria di qualificazione. Il bando di gara puo' ammettere
l'avvalimento di piu'  imprese  ausiliarie  in  ragione  dell'importo
dell'appalto o della peculiarita' delle prestazioni,  fermo  restando
il divieto di utilizzo frazionato  per  il  concorrente  dei  singoli
requisiti  economico-finanziari  e   tecnico-organizzativi   di   cui
all'articolo 40,  comma  3,  lettera  b),  che  hanno  consentito  il
rilascio dell'attestazione in quella categoria.»; 
      2) il comma 7 e' soppresso; 
    o) all'articolo 50, comma 4, la parola: «diversi» e' soppressa  e
dopo la parola: «servizi» sono aggiunte le seguenti: «e forniture»; 
    p) all'articolo 58 sono apportate le seguenti modifiche: 
      1) il comma 13 e' abrogato; 
      2) al comma 15, le parole: «e di quelli fissati  ai  sensi  del
comma 13», sono soppresse; 
    q) all'articolo 64,  comma  4,  le  parole:  «,  punto  3,»  sono
soppresse; 
    r) all'articolo 65,  comma  5,  le  parole:  «,  punto  5,»  sono
soppresse; 
    s)  all'articolo  70,  comma  12,  le  parole:  «e  nel   dialogo
competitivo» sono soppresse; 
    t) all'articolo 79, comma 5, dopo la lettera b)  e'  aggiunta  la
seguente:  «b-bis)  la  decisione,  a  tutti  i  candidati,  di   non
aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro.»; 
    u) il terzo periodo del comma 4 dell'articolo 83 e' soppresso; 
    v) all'articolo 90 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 1, dopo la lettera  f)  e'  inserita  la  seguente:
«f-bis) da prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui
alla categoria 12 dell'allegato II A stabiliti in altri Stati membri,
costituiti conformemente alla  legislazione  vigente  nei  rispettivi
Paesi;»; 
      2) al comma 1, lettera g), le parole: «ed f)»  sono  sostituite
dalle seguenti: «, f), f-bis) e h)»; 
      3) al comma 6,  le  parole:  «f),  g)»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «f), f-bis), g)»; 
    z) all'articolo 91, comma 2, le parole: «f), g)» sono  sostituite
dalle seguenti: «f), f-bis), g)»; 
    aa)  all'articolo  101,  comma  2,  le  parole:  «f),  g),»  sono
sostituite dalle seguenti: «f), f-bis), g) e»; 
    bb) all'articolo 122, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. Per l'affidamento
dei lavori pubblici di cui all'articolo 32, comma 1, lettera  g),  si
applica la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito  e'
rivolto ad almeno  cinque  soggetti  se  sussistono  in  tale  numero
aspiranti idonei.»; 
      2) all'inizio del primo periodo del comma 9  sono  inserite  le
seguenti parole: «Per lavori d'importo inferiore o pari a  1  milione
di euro» e, al secondo periodo, le parole: «inferiore a cinque»  sono
sostituite dalle seguenti: «inferiore a dieci;»; 
    cc) all'inizio del primo periodo del comma  8  dell'articolo  124
sono inserite le seguenti parole: «Per servizi e forniture  d'importo
inferiore o pari a 100.000 euro» e, al secondo  periodo,  le  parole:
«inferiore a cinque» sono sostituite  dalle  seguenti:  «inferiore  a
dieci;»; 
    dd) all'articolo 140, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 1, dopo le  parole:  «che  ha  formulato  la  prima
migliore  offerta,»  sono  inserite  le  seguenti:  «fino  al  quinto
migliore offerente»; 
      2) il comma 2 e' sostituito  dal  seguente:  «2.  L'affidamento
avviene  alle  medesime  condizioni  gia'  proposte   dall'originario
aggiudicatario in sede in offerta.»; 
      3) i commi 3 e 4 sono abrogati; 
    ee) L'articolo 153 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 153 (Finanza di progetto).  -  1.  Per  la  realizzazione  di
lavori pubblici o di lavori  di  pubblica  utilita',  inseriti  nella
programmazione triennale e nell'elenco annuale  di  cui  all'articolo
128, ovvero negli strumenti di programmazione  formalmente  approvati
dall'amministrazione  aggiudicatrice  sulla  base   della   normativa
vigente, finanziabili in tutto o in parte con  capitali  privati,  le
amministrazioni    aggiudicatrici     possono,     in     alternativa
all'affidamento mediante  concessione  ai  sensi  dell'articolo  143,
affidare una concessione  ponendo  a  base  di  gara  uno  studio  di
fattibilita', mediante pubblicazione di  un  bando  finalizzato  alla
presentazione  di  offerte  che  contemplino  l'utilizzo  di  risorse
totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti. 
  2. Il  bando  di  gara  e'  pubblicato  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 66 ovvero di cui all'articolo 122, secondo l'importo dei
lavori, ponendo a base di gara lo studio di fattibilita'  predisposto
dall'amministrazione aggiudicatrice o adottato ai sensi del comma 19. 
  3.  Il  bando,  oltre  al  contenuto  previsto  dall'articolo  144,
specifica: 
    a) che l'amministrazione aggiudicatrice  ha  la  possibilita'  di
richiedere al promotore prescelto, di cui al comma 10, lettera b), di
apportare al progetto preliminare, da esso presentato,  le  modifiche
eventualmente intervenute in fase di approvazione del progetto e  che
in  tal  caso  la  concessione  e'  aggiudicata  al  promotore   solo
successivamente all'accettazione, da  parte  di  quest'ultimo,  delle
modifiche progettuali nonche' del conseguente  eventuale  adeguamento
del piano economico-finanziario; 
    b) che, in caso di mancata accettazione da parte del promotore di
apportare modifiche al  progetto  preliminare,  l'amministrazione  ha
facolta' di chiedere progressivamente ai  concorrenti  successivi  in
graduatoria l'accettazione delle modifiche da apportare  al  progetto
preliminare presentato dal promotore alle stesse condizioni  proposte
al promotore e non accettate dallo stesso. 
  4. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte presentate
con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa  di  cui
all'articolo 83. 
  5. Oltre a quanto previsto  dall'articolo  83  per  il  caso  delle
concessioni, l'esame delle proposte e' esteso agli  aspetti  relativi
alla  qualita'  del  progetto  preliminare  presentato,   al   valore
economico e finanziario del piano  e  al  contenuto  della  bozza  di
convenzione. 
  6. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di  importanza  loro
attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione  comparativa
tra le diverse proposte. 
  7. Il disciplinare di gara,  richiamato  espressamente  nel  bando,
indica, in particolare, l'ubicazione e la descrizione dell'intervento
da  realizzare,  la  destinazione  urbanistica,  la  consistenza,  le
tipologie del servizio da gestire,  in  modo  da  consentire  che  le
proposte siano presentate secondo presupposti omogenei. 
  8. Alla procedura sono ammessi solo  i  soggetti  in  possesso  dei
requisiti  previsti  dal  regolamento  per  il  concessionario  anche
associando o consorziando altri soggetti, fermi restando i  requisiti
di cui all'articolo 38. 
  9. Le offerte devono contenere un progetto preliminare,  una  bozza
di convenzione, un  piano  economico-finanziario  asseverato  da  una
banca nonche' la specificazione delle caratteristiche del servizio  e
della gestione; il  regolamento  detta  indicazioni  per  chiarire  e
agevolare le attivita' di asseverazione  ai  fini  della  valutazione
degli elementi economici e finanziari. Il piano economico-finanziario
comprende l'importo delle  spese  sostenute  per  la  predisposizione
delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno
di cui all'articolo 2578 del codice civile. Tale  importo,  non  puo'
superare  il  2,5  per  cento  del  valore  dell'investimento,   come
desumibile dallo studio di fattibilita' posto a base di gara. 
  10. L'amministrazione aggiudicatrice: 
    a) prende in esame le offerte  che  sono  pervenute  nei  termini
indicati nel bando; 
    b) redige una graduatoria e nomina promotore il soggetto  che  ha
presentato la migliore offerta; la nomina  del  promotore  puo'  aver
luogo anche in presenza di una sola offerta; 
    c) pone in approvazione il progetto  preliminare  presentato  dal
promotore, con le modalita' indicate all'articolo 97. In tale fase e'
onere del promotore procedere alle modifiche  progettuali  necessarie
ai  fini  dell'approvazione  del  progetto,  nonche'  a   tutti   gli
adempimenti di legge anche  ai  fini  della  valutazione  di  impatto
ambientale, senza che cio' comporti alcun  compenso  aggiuntivo,  ne'
incremento delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte
indicate nel piano finanziario; 
    d) quando il progetto non  necessita  di  modifiche  progettuali,
procede direttamente alla stipula della concessione; 
    e) qualora il promotore non accetti di modificare il progetto, ha
facolta' di richiedere progressivamente ai concorrenti successivi  in
graduatoria l'accettazione delle modifiche al progetto presentato dal
promotore  alle  stesse  condizioni  proposte  al  promotore  e   non
accettate dallo stesso. 
  11. La stipulazione del  contratto  di  concessione  puo'  avvenire
solamente a seguito della  conclusione,  con  esito  positivo,  della
procedura  di  approvazione  del   progetto   preliminare   e   della
accettazione delle modifiche  progettuali  da  parte  del  promotore,
ovvero del diverso concorrente aggiudicatario. 
  12. Nel caso in cui risulti  aggiudicatario  della  concessione  un
soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo ha diritto al pagamento,
a carico dell'aggiudicatario, dell'importo  delle  spese  di  cui  al
comma 9, terzo periodo. 
  13. Le offerte sono corredate dalla garanzia di cui all'articolo 75
e da un'ulteriore cauzione fissata dal bando in misura  pari  al  2,5
per cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo  studio
fattibilita' posto a base di  gara.  Il  soggetto  aggiudicatario  e'
tenuto a prestare la cauzione definitiva  di  cui  all'articolo  113.
Dalla data di  inizio  dell'esercizio  del  servizio,  da  parte  del
concessionario  e'  dovuta  una  cauzione  a  garanzia  delle  penali
relative al mancato o inesatto  adempimento  di  tutti  gli  obblighi
contrattuali relativi alla gestione dell'opera,  da  prestarsi  nella
misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e  con
le modalita' di cui all'articolo 113;  la  mancata  presentazione  di
tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale. 
  14. Si applicano, ove necessario, le disposizioni di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,  e  successive
modificazioni. 
  15.  Le   amministrazioni   aggiudicatrici,   ferme   restando   le
disposizioni relative al contenuto del bando previste  dal  comma  3,
primo periodo, possono, in alternativa a quanto prescritto dal  comma
3, lettere a) e b), procedere come segue: 
    a) pubblicare un bando precisando che la procedura  non  comporta
l'aggiudicazione  al  promotore  prescelto,  ma  l'attribuzione  allo
stesso  del  diritto  di  essere  preferito  al  migliore   offerente
individuato con le modalita'  di  cui  alle  successive  lettere  del
presente comma,  ove  il  promotore  prescelto  intenda  adeguare  la
propria offerta a quella ritenuta piu' vantaggiosa; 
    b) provvedere  alla  approvazione  del  progetto  preliminare  in
conformita' al comma 10, lettera c); 
    c) bandire una nuova procedura selettiva, ponendo a base di  gara
il progetto  preliminare  approvato  e  le  condizioni  economiche  e
contrattuali offerte dal promotore, con  il  criterio  della  offerta
economicamente piu' vantaggiosa; 
    d) ove non siano state presentate offerte valutate economicamente
piu' vantaggiose rispetto a quella del  promotore,  il  contratto  e'
aggiudicato a quest'ultimo; 
    e) ove  siano  state  presentate  una  o  piu'  offerte  valutate
economicamente piu' vantaggiose di quella del promotore posta a  base
di  gara,  quest'ultimo  puo',  entro  quarantacinque  giorni   dalla
comunicazione  dell'amministrazione   aggiudicatrice,   adeguare   la
propria proposta a quella del migliore offerente,  aggiudicandosi  il
contratto. In questo caso l'amministrazione  aggiudicatrice  rimborsa
al migliore offerente, a spese del promotore, le spese sostenute  per
la partecipazione alla gara, nella misura massima di cui al comma  9,
terzo periodo; 
    f)  ove  il  promotore  non  adegui  nel  termine  indicato  alla
precedente lettera e)  la  propria  proposta  a  quella  del  miglior
offerente individuato in gara,  quest'ultimo  e'  aggiudicatario  del
contratto e l'amministrazione aggiudicatrice rimborsa al promotore, a
spese dell'aggiudicatario, le spese sostenute nella misura massima di
cui al comma 9, terzo periodo. 
  Qualora  le  amministrazioni  aggiudicatrici  si  avvalgano   delle
disposizioni del presente  comma,  non  si  applicano  il  comma  10,
lettere  d),  e),  il  comma  11  e  il  comma  12,  ferma   restando
l'applicazione degli altri commi che precedono. 
  16. In relazione a ciascun lavoro inserito nell'elenco  annuale  di
cui al comma 1, per il quale le  amministrazioni  aggiudicatrici  non
provvedano  alla  pubblicazione  dei  bandi  entro  sei  mesi   dalla
approvazione dello stesso elenco annuale, i soggetti in possesso  dei
requisiti di cui al comma 8 possono presentare,  entro  e  non  oltre
quattro mesi dal decorso di detto termine,  una  proposta  avente  il
contenuto dell'offerta di cui al comma 9, garantita dalla cauzione di
cui all'articolo 75, corredata dalla documentazione dimostrativa  del
possesso dei requisiti  soggettivi  e  dell'impegno  a  prestare  una
cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo  periodo,
nel caso di indizione di gara ai sensi delle lettere a), b),  c)  del
presente comma. Entro sessanta giorni dalla scadenza del  termine  di
quattro  mesi  di  cui  al  periodo  precedente,  le  amministrazioni
aggiudicatrici provvedono, anche nel caso in cui  sia  pervenuta  una
sola proposta, a  pubblicare  un  avviso  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 66 ovvero di cui all'articolo 122, secondo l'importo dei
lavori, contenente i  criteri  in  base  ai  quali  si  procede  alla
valutazione delle  proposte.  Le  eventuali  proposte  rielaborate  e
ripresentate alla luce dei suddetti criteri e le nuove proposte  sono
presentate entro novanta giorni dalla pubblicazione di detto  avviso;
le   amministrazioni   aggiudicatrici   esaminano   dette   proposte,
unitamente alle proposte gia' presentate e non rielaborate, entro sei
mesi  dalla   scadenza   di   detto   termine.   Le   amministrazioni
aggiudicatrici, verificato preliminarmente il possesso dei requisiti,
individuano la proposta ritenuta di  pubblico  interesse,  procedendo
poi in via alternativa a: 
    a) se il progetto preliminare  necessita  di  modifiche,  qualora
ricorrano le condizioni di cui all'articolo 58, comma  2,  indire  un
dialogo competitivo ponendo a base di esso il progetto preliminare  e
la proposta; 
    b) se il progetto preliminare non necessita di modifiche,  previa
approvazione  del  progetto  preliminare  presentato  dal  promotore,
bandire una concessione ai sensi dell'articolo 143, ponendo lo stesso
progetto a base di gara ed invitando alla gara il promotore; 
    c) se il progetto preliminare non necessita di modifiche,  previa
approvazione  del  progetto  preliminare  presentato  dal  promotore,
procedere ai sensi del comma 15, lettere c), d), e), f),  ponendo  lo
stesso progetto a base di gara e invitando alla gara il promotore. 
  17. Se il soggetto che ha presentato la proposta prescelta ai sensi
del comma 16 non partecipa alle gare di cui alle lettere a), b) e  c)
del comma 16, l'amministrazione aggiudicatrice incamera  la  garanzia
di cui all'articolo 75. Nelle gare di cui al comma  16,  lettere  a),
b), c), si applica il comma 13. 
  18. Il promotore che non risulti aggiudicatario nella procedura  di
cui al comma 16, lettera a), ha diritto  al  rimborso,  con  onere  a
carico dell'affidatario, delle spese sostenute nella  misura  massima
di cui al comma 9,  terzo  periodo.  Al  promotore  che  non  risulti
aggiudicatario nelle procedure di cui al comma 16, lettere b)  e  c),
si applica quanto previsto dal comma 15, lettere e) ed f). 
  19. I soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8, nonche'
i soggetti di cui al comma 20 possono presentare alle amministrazioni
aggiudicatrici, a mezzo di studi di fattibilita',  proposte  relative
alla realizzazione  di  lavori  pubblici  o  di  lavori  di  pubblica
utilita'  non  presenti  nella  programmazione   triennale   di   cui
all'articolo 128 ovvero negli strumenti di  programmazione  approvati
dall'amministrazione  aggiudicatrice  sulla  base   della   normativa
vigente. Le amministrazioni sono tenute a valutare le proposte  entro
sei mesi dal loro ricevimento e  possono  adottare,  nell'ambito  dei
propri programmi, gli studi  di  fattibilita'  ritenuti  di  pubblico
interesse; l'adozione non determina alcun diritto del  proponente  al
compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione dei lavori,
ne' alla gestione dei relativi servizi.  Qualora  le  amministrazioni
adottino gli studi di fattibilita', si applicano le disposizioni  del
presente articolo. 
  20. Possono presentare le proposte di  cui  al  comma  19  anche  i
soggetti  dotati  di   idonei   requisiti   tecnici,   organizzativi,
finanziari e  gestionali,  specificati  dal  regolamento,  nonche'  i
soggetti di  cui  agli  articoli  34  e  90,  comma  2,  lettera  b),
eventualmente associati o consorziati con  enti  finanziatori  e  con
gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica
utilita' rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo  1,  comma
1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le
Camere  di   commercio,   industria,   artigianato   e   agricoltura,
nell'ambito degli scopi di utilita' sociale  e  di  promozione  dello
sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono presentare  studi
di fattibilita', ovvero aggregarsi alla presentazione di proposte  di
realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la
loro autonomia decisionale. 
  21. Limitatamente alle ipotesi di cui  i  commi  16,  19  e  20,  i
soggetti che hanno presentato  le  proposte  possono  recedere  dalla
composizione dei proponenti in ogni fase della  procedura  fino  alla
pubblicazione del bando di gara purche' tale recesso non faccia venir
meno la presenza dei requisiti per la qualificazione. In  ogni  caso,
la mancanza  dei  requisiti  in  capo  a  singoli  soggetti  comporta
l'esclusione dei soggetti medesimi senza inficiare la validita' della
proposta,  a  condizione  che  i  restanti  componenti  posseggano  i
requisiti necessari per la qualificazione.»; 
    ff) gli articoli 154 e 155 sono abrogati; 
    gg) all'articolo 156, comma 1, le parole: «all'articolo 155» sono
sostituite dalle seguenti: «all'articolo 153»; 
    hh) all'articolo 172 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) dopo il comma 1 e' inserito  il  seguente:  «1-bis.  Per  lo
svolgimento delle competenze di cui al secondo periodo del  comma  1,
le societa' pubbliche  di  progetto  applicano  le  disposizioni  del
presente codice.»; 
      2) il comma 3 e'  sostituito  dal  seguente:  «3.  La  societa'
pubblica  di  progetto  e'  istituita  allo  scopo  di  garantire  il
coordinamento  tra  i  soggetti  pubblici  volto  a   promuovere   la
realizzazione ed eventualmente la gestione dell'infrastruttura,  e  a
promuovere altresi' la partecipazione al finanziamento;  la  societa'
e' organismo di diritto pubblico  ai  sensi  del  presente  codice  e
soggetto aggiudicatore ai sensi del presente capo.»; 
    ii) all'articolo 174, il comma 5 e' abrogato; 
    ll) all'articolo 175 sono apportate le seguenti modifiche: 
      1) il comma 1 e' sostituito  dal  seguente:  «1.  Il  Ministero
pubblica sul sito informatico di cui  al  decreto  del  Ministro  dei
lavori pubblici in data 6  aprile  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, nonche' nella Gazzetta  Ufficiale
italiana e comunitaria, la lista delle infrastrutture,  inserite  nel
programma di cui al  comma  1  dell'articolo  162,  per  le  quali  i
soggetti  aggiudicatori  intendono  avviare  le  procedure   di   cui
all'articolo  153.   Nella   lista   e'   precisato,   per   ciascuna
infrastruttura, l'ufficio del soggetto aggiudicatore presso il  quale
gli interessati possono ottenere le informazioni ritenute utili.»; 
      2) al comma 2, le parole: «di cui all'articolo  153,  comma  2»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 153, comma 20,»; 
      3) al comma 3, le parole: «, ove valuti le proposte, presentate
a seguito dell'avviso indicativo  di  cui  al  comma  1  di  pubblico
interesse ai sensi dell'articolo 154,» sono soppresse; 
      4) al comma  5  le  parole:  «di  cui  all'articolo  155»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 153»; 
    mm)  all'articolo  176,  comma  6,  dopo  le  parole:  «le   sole
disposizioni di cui» sono inserite le seguenti: «alla parte I e»; 
    nn) all'articolo 179, il comma 7 e' sostituito dal seguente:  «7.
Relativamente      alle      infrastrutture      strategiche      per
l'approvvigionamento  energetico  gli  enti  aggiudicatori   di   cui
all'articolo 207 applicano le disposizioni di cui alla parte III.»; 
    oo)  all'articolo  225,  comma  7,  le  parole:  «comma  7»  sono
sostituite con le parole «comma 9»; 
    pp) all'articolo 230, al comma 4, dopo le parole: «articoli 49  e
50» sono inserite le seguenti: «con esclusione del comma  l,  lettera
a)»; 
    qq) all'articolo 232, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 4, le parole: «del comma 4» sono  sostituite  dalle
seguenti: «del comma 3»; 
    2) al comma 6, dopo le parole: «dell'articolo 50»  sono  inserite
le seguenti: «con esclusione del comma 1, lettera a)»; 
    rr) all'articolo  237,  dopo  le  parole:  «del  capo  III»  sono
aggiunte le seguenti: «con esclusione dell'articolo 221». 
  2.  La  disciplina  recata  dall'articolo  153  del  codice,   come
sostituito dal presente decreto, si  applica  alle  procedure  i  cui
bandi siano stati pubblicati dopo la data di entrata  in  vigore  del
presente  decreto;  in  sede  di  prima  applicazione   della   nuova
disciplina, il termine di sei mesi di cui all'articolo 153, comma 16,
primo periodo, decorre  dalla  data  di  approvazione  del  programma
triennale 2009-2011.